Domande e risposte

Posted by Arch.Laura Bruno | Architettura,Consulenza on line,Design & Design,Progettazione,Progettiamo casa | sabato 29 maggio 2010 14:53
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UNA DOMANDA URGENTE…QUESTIONE DI STILE

“ Gentile architetto, ho un quesito URGENTE da porle spero voglia rispondermi. Ho ristrutturato la mia casa, che è piuttosto grande, (circa 400 mq. su 3 livelli) ed ho impiegato per gli ambienti le piastrelle di gres porcellanato naturgress di Iris ceramica, denominate “Monterivo” per i due piani giorno e “Volterra rosso”, per il piano superiore (zona letto con tetto lamellare). Avevo, però scelto le piastrelle e i rivestimenti per i 3 bagni di tonalità e stile completamente diverso (sul celeste per  due bagni  e sul verde per il bagno della zona letto). Sta di fatto che il piastrellista mi ha messo un dubbio atroce, perchè mi ha detto che a suo giudizio i bagni devono riprendere lo stile e le tonalità del resto degli ambienti. Cosa devo fare? Posso utilizzare la mia idea di spezzare “brutalmente” le tonalità degli ambienti bagno o ha ragione il piastrellista e devo fare una ulteriore ma necessaria spesa?
Grazie per la risposta

ASSOLUTAMENTE NO!

VA BENE SPEZZARE!

La continuita’ di stile va ricercata negli arredi, nello stile delle porte, mentre pe quanto riguarda i rivestimenti basta che le colorazioni delle piastrelle a terra e delle pareti siano assonanti, cioà colori abbinabili. Ora le ha installato a terra del cotto colore rosso, crema, con effetti chiaro scuro, abbinando colori celeste e verde, che sono colori contigui e vanno benissimo e se qual’ora fossero estremamente moderne, andrebbero bene lo stesso.

Un sottotetto abitabile?

Perché un sottotetto sia “abitabile”, cioè permetta la permanenza al suo interno di persone, le leggi nazionali fissano due parametri-base:

  • altezza dal pavimento minima:
  • non inferiore a 2,7 metri per locali a soggiorno
  • non inferiore a 2,4 metri per i locali a servizio, come i bagni e i corridoi.
  • se nel locale esistono altezze inferiori bisogna chiuderli ad armadio o ripostiglio.
  • rapporto areolluminante ( rapporto tra la superficie del pavimento e quella delle finestre)
  • non deve essere inferiore a un ottavo.

Cioè se il pavimento (ripostigli chiusi esclusi) misura per esempio 40 metri quadrati, la parte vetrata delle finestre deve essere perlomeno di 5 metri quadrati (1/8 di 40 metri quadri).

Queste norme rigide e che risalgono a diversi anni fa (decreto ministeriale 5 luglio 1977, legge 457/78) sono state però notevolmente ammorbidite da varie leggi regionali.

Le leggi regionali fissano due parametri: l’altezza minima e l’altezza “media ponderale”. Per l’altezza minima vale quanto già detto. Per esempio, in Lombardia essa è pari a 1,5 metri: gli spazi inferiori a questa misura vanno chiusi da armadietti. L’altezza media è invece, sempre in Lombardia, uguale a 2,4 metri per i locali normali. Si fa quindi una media tra l’altezza massima del sottotetto e l’altezza minima di 1,5 metri consentita.  

Un box da convertire nel primo piano di una casa.

La decisione è insita nel regolamento edilizio del Comune di Residenza.

Il parametro principale è l’agibilità, (non si chiama più abitabilità con l’entrata in vigore del Testo Unico). L’agibilità deve rispettare dei paramentri ben precisi, tra cui l’altezza: 

  1. 2,70 per locali adibiti a residenza;
  2. 2,40 per locali adibiti a corridoi, disimpegni in genere, bagni, gabinetti ed ripostigli ;
  3. 2,20 per locali non destinati a permanenza delle persone : cantine, autorimesse private, locali di sgombero, lavanderie, locali tecnici.

Inoltre biosgna rispettare i rapporti aero-illuminanti: 

 le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.
Negli alloggi tutti i locali devono avere  l’illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso, eccetto quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scala e ripostigli. Per ciascun locale di abitazione l’ampiezza delle finestre deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento.
Deve essere assicurata, in ogni caso, l’aspirazione di fumi, vapori od esalazioni nei punti di produzione (cucina, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.
Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi già esistenti diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata, immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici soddisfacenti.

Altri parametri da rispettare che ritroviamo nei regolamenti edilizi comunali sono:

- PAVIMENTO PIANO TERRENO  deve essere garantito che il pavimento del piano terreno sia posizionato ad una quota superiore, di almeno cm. 20, rispetto al piano stradale e/o al terreno circostante  e che disponga di una sottostante camera d’aria dell’altezza minima di cm. 30, dotata di bocche esterne contrapposte atte a garantire una sufficiente ventilazione.

PONTEGGIO METALLICO

Chi mi scrive mi ha inviato una foto che per privacy non pubblico, ma mi fa ossrvare che un ponteggio è in parte appoggiato sulla careggiata di una strada, previo interposizione di blocchi di tufo.

SCRIVIMO UNA PREMESSA:

LA Piastra di base PER DEFINIZIONE (circolare 44/90 M.Lav.) é :

si definisce piastra di base l’elemento di ponteggio utilizzato per realizzare la ripartizione sulla superficie d’appoggio del carico gravante sul montante. Le piastre di base possono essere: – FISSE – REGOLABILI.

Le basette sono costruite da una piastra di base ( circolare o quadrata ) con dimensioni  di diametro 15 cm- spessore minimo 5 mm e da una vite filettata che può avere  diverse lunghezze. Da tempo quasi tutti i costruttori di ponteggio autorizzati, producono basette regolabili  con vite “rullata”. Diversamente dalla filettatura tradizionale, la rullatura ha il grande  pregio di non asportare materiale dalle pareti del tubo che viene filettato.  Ciò significa che lo spessore iniziale del tubo dal quale si ricava la vite, resta inalterato anche dopo il processo di filettatura, denominato appunto rullatura.

Il risultato è che modulo di resistenze del tubo ( w ) non si modifica perché  rimane inalterato lo spessore delle pareti del profilato.

Nella costruzione della basetta regolabile, sono estremamente importanti i seguenti aspetti:

  • il rapporto esistente tra la parte utile di vite filettata ed il pezzo fisso che penetra nel montante del ponteggio;
  • la differenza tra il diametro interno del montante ed il diametro esterno della vite.

Questi fattori generano un fattore angolare ( radiante ) che influenza pesantemente l’angolo di rotazione dell’elemento.

D.M. 2/9/68 ( deroga al D.P.R. n.164/1956 )

E’ ammessa deroga sulla disposizione della superficie della piastra di base metallica di cui all’articolo 35 del D.P.R.n.164 del 7/1/56, a condizione che :

  • la piastra di base metallica di sostegno dei montanti abbia una superficie di appoggio non inferiore a 150 cmq;
  • la resistenza meccanica di dette piastre sia attestata mediante certificato, dopo l’esecuzione di prove, condotte su almeno 5 campioni , delle quali risulti che non si sono determinate deformazioni permanenti sotto un carico di 2000 daN sulle basette.
  • le piastre di base siano corredate da elementi di ripartizione aventi dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa.

 

Circolare 18/04/1986 n.2146/om-4M.L.P.S.(chiarisce quanto già espresso nel D.P.R.164)

E’ vietato l’utilizzo promiscuo di elementi di ponteggio facenti parte di attrezzature “ancor che autorizzate” di marca e/o tipo diverso. Le basette regolabili come qualsiasi altro elemento di ponteggio, devono essere autorizzate: conseguentemente devono far parte del libretto di autorizzazione Ministeriale che la ditta costruttrice del ponteggio, deve obbligatoriamente rilasciare all’acquirente. L’elemento deve quindi avere requisiti e caratteristiche tecniche-costruttive corrispondenti a quanto riportato nel disegno allegato alla copia del libretto. Anche le modalità di utilizzo devono corrispondere a quanto disposto nel relativo schema autorizzato. L’elemento deve essere utilizzato obbligatoriamente con altri elementi appartenenti ad unica autorizzazione ministeriale. Il problema, come è possibile intuire, non è di natura tecnica, ma ha carattere legale. In caso di sinistro, il Magistrato deve poter individuare senza esitazione il marchio del costruttore.

Le basette regolabili devono avere determinate caratteristiche di Portata (2000 daN) e una dimensione minima della piastra non inferiore a 150 cmq. La dimensione della piastra spesso è insufficiente a ripartire il carico assiale di un generico montante di un ponteggio in condizione di servizio (800 daN circa). Da qui la necessità di inserire un elemento di interposizione tra la piastra ed il piano d’appoggio del ponteggio con dimensioni tali da poter garantire la stabilità del montante. Tale valutazione però spetta al progettista il quale deve valutare la consistenza del piano d’appoggio e conseguentemente decidere dimensioni e natura dell’elemento di interposizione.

N.B.: un terreno qualsiasi non compatto, ha una portata di circa 1daN/cmq.

Spesso lo stesso asfalto stradale non offre sufficienti garanzie di tenuta a causa del fatto che le piastre essendo metalliche possono d’estate “sfondare” il pavimento. Conseguentemente è buona pratica interporre tra le piastre ed il piano d’appoggio del ponteggio, un elemento di legno di dimensioni superiore alla piastra. Attualmente sono in commercio degli elementi di interposizione realizzati in materia plastica (sottobasette) che svolgono una efficace azione di ripartizione dei carichi.

La discrezione del tecnico deve portarlo a vedere tutto l’insieme del progetto, per rimanere coerente, in ogni sua parte. ecco che nel caso della foto una parte è appoggiata su blocchi di tufo e una parte è direttamente appoggiata sul manto di asfalto, che appunto col calore rischia di sciogliersi.

Attendo commenti!

12 commenti »

  1. Commento by Arch.Laura Bruno — 29 maggio 2010 @ 17:09

    FRANCESCO MI SCRIVE:
    le invio in allegato la pianta relativa al piano terra della mia casa che attualmente è adibita ad uso garage e ripostiglio. Vorrei trasformare il piano in zona giorno e realizzarci: cucina, salone con camino, bagno, lavanderia e un ripostiglio. per gli attacchi idrici e gli scarichi non è un problema, perchè devono essere realizzati.
    grazie per la Sua cortese attenzione

  2. Commento by Arch.Laura Bruno — 29 maggio 2010 @ 17:24

    CARO FRANCESCO,
    ECCO COME PROCEDERE NELLA PRIMA FASE:

    - INFORMARSI PER la pratica per poter realizzare questo progetto ch è IL PERMESSO A COSTRUIRE, perchè si tratta di un cambio di destinazione d’uso che per legge va a modificare gli oneri di urbanizzazione.

    - VERIFICARE il rapporti aeroilluminanti.

    Il suo appartamento è di circa 80 mq e sono presenti tre bucature: 1 serranda di 3,00 metri, una porta di 1,20 mt, ed una finestra alta di 1,30 mt. Mi mancano altri due parametri: l’altezza interna degli ambienti e la posizione rispetto al sorgere del sole.

    Per ora posso solo risponderle che volendo possiamo ricavare una zona giorno con un angolo cucina di circa 70 mq, rispetto alle superfici illuminanti delle aperture che ci sono, pari a circa 9 mq, rispettando il rapporto di 1/8, come da norma. Si ricaverà un piccolo ripostiglio con bagno ad estrazione forzata. Ma l’altezza degli ambienti dovrà essere necessariamente maggiore di 2,70 mt.
    Attendo una sua mail.

  3. Commento by Arch.Laura Bruno — 29 maggio 2010 @ 19:44

    LUIGI MI SCRIVE:
    La nostra esigenza (siamo in 4) sarebbe quella di ricavare un ‘altra stanza da letto e di posizionare una scala per collegare il
    sottotetto che però data l’altezza risulta piuttosto angusto e poco si adatta ad una camera da letto.
    In pratica MI CHIEDE …..un piccolo miracolo !

  4. Commento by Arch.Laura Bruno — 30 maggio 2010 @ 18:55

    CARO LUIGI,
    ho impostato le piante per creare il progetto e nel contempo ho analizzato tutti i parametri che avevo a disposizione, descritti sulle piante e impostato le quote del tetto, e ho visto che l’altezza massima del sottotetto è 2,40 mt, un altezza consentita solo per i servizi e non per le camere da letto. Con questo parametro non potrà mai avere l’abitabilità per il sottotetto. E nemmeno può pensare di farlo senza nessuna comunicazione perchè è veramente soffocante vivere in una stanza con quest’altezza. Bisogna anche considerare che l’altezza degli ambienti diminuisce dovendo inserire dei pannelli coibentati, se non ci sono.
    C’è una possibilità per recuperare l’altezza del sottotetto, ma dipende dall’altezza del piano sottostante, e non solo!
    Si tratta di abbassare il solaio intermedio in modo da avere sotto 2,70 mt e sopra 2,70 mt. e anche più. Tutto dipende dall’altezza del piano inferiore. E’ un intervento invasivo, bisogna demolire il solaio esistente e ricostruirlo.
    Quindi i miracoli esistono ma bisogana fare dei sacrifici!

  5. Commento by aldina — 12 luglio 2010 @ 12:20

    salve architetto,
    volevo chiederle una consulenza.nel nostro palazzo di 4 piani e di 50 anni per eliminare la barriere architettoniche un condomino vuole mettere un elevatore esterno che da noi profani sembra alterare il decoro architettonico dello stabile. come possiamo verificare che questo elevatore sia a norma del art.1120 del c.c. e quanto costa una relazione di un architetto perchè tutti noi condomini visto il progetto portate ci sembra una cosa obrobriosa grazie

  6. Commento by Arch.Laura Bruno — 25 luglio 2010 @ 11:08

    salve!
    Premettendo che, come molti sanno, l’art.1120 del c.c così come cita il testo “Innovazioni – I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.
    Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino. “, riguarda appunto le innovazioni che si voglio proporre e realizzare all’interno degli spazi comuni.
    Per quanto riguarda l’adeguamento delle barriere architettoniche, se è una richiesta fatta da un condomino che ha particolari problemi di deambulazione, la legge è a suo favore, nel senso che può provvedere da solo alle spese, ma per controbbattere ad un vostro rifiuto deve presentarsi all’ufficio tecnico del suo comune presentando il suo progetto e farsi accettare una deroga con una struttura che non alteri di molto il decoro dell’edificio antico. La spesa può sostenerla da solo perchè c’è una specifica pratica con un fondo che gli viene riservato per la sua invalidità. Ovviamente sempre in funzione della sua invalidità potrà installare un meccanismo di superamento dei dislivelli il meno ingombrante possibile per evitare di ingombrare quelle vie di fuga neccessarie al condominio. La relazione di un architetto è un parere che va basato sempre su parametrici tecnici, quindi informarsi all’ufficio tecnico sulla base della datazione storica dell’edificio, se ci sono vincoli storici, e con il progetto presentato vedere se e quali sono le problematiche e/o danni statici/estetici che può apportare la sua realizzazione.
    Il mio personale pensiero è che se questo condomino ha necessità, possa invece che essere contrastato , essere aiutato nominando un tecnico valido che possa fare un progetto accettabile da tutti. Le soluzioni idonee ci sono sempre!
    Spero di essere stata di aiuto a tutti.

  7. Commento by aldina — 30 luglio 2010 @ 18:15

    salve architetto noi nn vogliamo contrastare nessuno anke perchè il condomino nn ha problemi di deambulazione anzi!il nostro palazzo ha 55 anni è l’unica soluzione è quello di un elevatore esterno ma il problema è che la struttura che vogliono creare è davvero obrobriosa ma se lei mi dici che il comune deve accettare la richiesta attenderemo la ringrazio per la sua esauriente risposta

  8. Commento by Arch.Laura Bruno — 1 agosto 2010 @ 16:44

    Se è solo una porposta allora avete tutte le possibilità per poter trovare una soluzione idonea!
    Nessun problema se posso sono contenta di rispondere ai vs quesiti!

  9. Commento by Davide — 7 ottobre 2010 @ 12:12

    Gentilissima Architetto, ho appena realizzato nel bagno del mio nuovo appartamento delle boiserie in gesso/cemento al posto delle tradizionali piastrelle. Finito il lavoro non mi hanno saputo indicare un prodotto utile a renderle idrorepellenti e che mantenga l’opacità tipico del gesso.
    Le sarei grato se mi sapesse indicare se esiste in commercio un prodotto utile al mio scopo senza alterare l’origina lità del prodotto usato. Pensavo a delle resine o degli smalti coprenti opachi adatti al gesso/cemento.
    La ringrazio vivamente
    Davide

  10. Commento by Arch.Laura Bruno — 17 ottobre 2010 @ 18:50

    Esiste un prodotto del genere di una casa che produce ottimi prodotti:
    Primer A della Kerakoll, un primer adatto per superfici a base di gesso e cemento, che produce un film protettivo e permeabilizzante. Scarichi la scheda tecnica da questo indirizzo:
    http://www.kerakoll.pl/gestione/immagini/prodotti/Primer%20A.pdf

  11. Commento by Desiree — 10 novembre 2011 @ 14:34

    Buonasera,
    come posso inviare la piantina di una casa completamente da ristrutturare per avere qualche consiglio?
    Grazie, cordialmente
    Desiree

  12. Commento by Arch.Laura Bruno — 18 dicembre 2011 @ 12:24

    mi dispiace leggerla solo ora ma sono stata sommersa da molte mail a cui rispondere…se è ancora interessato mi puo inviare la mail all’indirizzo archlb@free-interior-design.it

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